In particolare, gli enti locali e le amministrazioni centrali dello Stato dovranno specificare, per ciascun dispositivo, il tipo, la marca, il modello, la versione, il numero di matricola e gli estremi del decreto di approvazione. E, ovviamente, dovranno tenere aggiornata la banca dati coerentemente con l'acquisizione di nuovi dispositivi o con la loro eventuale dismissione.
Come accennato, solo gli apparecchi censiti sulla banca dati potranno essere utilizzati dopo la scadenza dei termini del censimento: 60 giorni a decorrere dal 29 settembre. In pratica, dal 28 novembre, gli strumenti non registrati non potranno più essere impiegati nel controllo del traffico. E come si farà a sapere se lo strumento con cui è stata accertata una violazione è registrato oppure no? Premesso che nel verbale di violazione questa informazione dovrebbe essere riportata, ogni cittadino potrà verificarlo personalmente sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su cui sarà pubblicato “l'elenco dei dispositivi o sistemi legittimamente impiegati sul territorio nazionale”.
Attenzione, però. Il censimento non risolve il problema della mancata omologazione degli strumenti, una procedura prevista dal Codice della strada che la Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria per legittimare l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, ma che è impossibile attuare per l'assenza delle specifiche norme tecniche da parte del ministero dei Trasporti. Tali norme vennero emanate senza clamore lo scorso marzo, come rivelò Quattroruote, per poi essere sorprendentemente ritirate dopo pochi giorni dal ministero. Di fatto, i verbali di violazione dei limiti di velocità restano tuttora impugnabili per mancata omologazione. E, in assenza di novità, lo resteranno anche quando gli autovelox saranno censiti nella banca dati ministeriale.