E tre: dopo il primo rinvio alla Corte costituzionale in materia di multe da Codice della strada legate agli stupefacenti, se ne sono aggiunti due, come riporta il Sole 24 Ore. Nel mirino c'è l'articolo 187 che riguarda le droghe, modificato dalla riforma in vigore dal 14 dicembre 2024 (legge 177).
Spartiacque. Sino allo scorso 13 dicembre, le norme punivano chi si poneva alla guida in stato di alterazione psicofisica: per sanzionare l'automobilista, occorreva dimostrare che questi fosse in stato alterato da droghe. Oggi, invece, viene denunciato chi si pone al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope: è sufficiente che emerga la positività ai test tossicologici.
Qual è il problema. Le nuove regole sarebbero sproporzionate rispetto all'obiettivo di tutelare la sicurezza stradale: potrebbero punire anche chi, pur risultando positivo ai test, non presenta nessuna alterazione psicofisica e, quindi, non costituisce un pericolo. A maggio 2024, un pubblico ministero ha sollevato dubbi di costituzionalità, chiedendo al Gip di Pordenone di chiamare in causa la Consulta e ricevendo l'ok del Giudice per le indagini preliminari: bisognerebbe valutare l'incidenza concreta dell'assunzione rispetto alla capacità di guida. A seguire, evidenzia il Sole, i Gip di Macerata e Siena (ordinanze rispettivamente del 28 marzo e 18 aprile 2025) hanno posto un analogo quesito alla Consulta: il legislatore si è limitato a sanzionare chi guida dopo avere assunto droghe, senza specificare una limitazione temporale, così che andrebbe incriminato pure chi ha assunto stupefacenti anni fa.
Cosa può succedere. La Corte costituzionale verificherà se la questione sollevata sia ammissibile, entrando eventualmente nel merito della costituzionalità della norma: se risultasse incostituzionale, la regola sarebbe più efficace.
Terapie. Va ricordato come l'11 aprile 2025 il ministero delle Infrastrutture abbia inviato alle Prefetture una circolare sui test tossicologici preliminari (saliva) effettuati sui guidatori fermati dalle forze dell'ordine: “È importante indicare i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita e acquisita dagli organi accertatori attestante una terapia farmacologica”. Questo “potrà essere utile per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello”: l'esame del sangue nelle strutture sanitarie.