Non cambiano, con la riforma, i tre parametri su cui si calcola la tassa, ossia:
Confermati anche gli importi maggiorati del 50% per i kW sopra quota 100 – il cosiddetto mini superbollo – e il potere delle regioni di aumentare gli importi fino a un massimo del 10% all'anno.
Scompare invece l'anacronistico sistema di calcolo del primo bollo, impostato su una durata compresa tra 9 e 12 mesi per raccordarsi alle scadenze fisse – per le auto con più di 35 kW – di aprile, agosto o dicembre. Finalmente, come già da anni accade in Piemonte e in Lombardia, la prima tassa si pagherà ovunque per 12 mesi a partire da quello di immatricolazione (ovviamente, le auto in circolazione la cui scadenza deriva dalla vecchia norma manterranno la periodicità attuale).
Un'altra novità è la possibilità, per le regioni, di prevedere un pagamento quadrimestrale, a decorrere dal mese di immatricolazione, per le tipologie di veicoli individuate dalle stesse regioni.
Novità anche sul termine per il primo pagamento della tassa, che adesso è sempre fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione (attualmente è così solo se l'immatricolazione avviene nell'ultima decade del mese). Per le successive scadenze, la norma fissa il termine di pagamento all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato.
Basta sedi di comodo per le imprese ai fini del pagamento della tassa automobilistica. Quando la riforma entrerà in vigore, si farà riferimento alla sede legale del soggetto passivo del tributo o, comunque, a quella in cui “avviene la gestione ordinaria in via principale” del tributo. Nel caso di persone giuridiche con sede legale all'estero e più sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale. Questa disposizione, come specifica il dossier che accompagna il provvedimento, “mira a contrastare la pratica di esterovestizione di società del noleggio”.
I pagamenti versati a una regione sbagliata saranno gestiti direttamente dalle regioni. In pratica, l'ente che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del contribuente, di aver incassato somme spettanti a un ente diverso dovrà versare direttamente all'ente competente gli importi indebitamente percepiti.
La tassa automobilistica è dovuta anche nel caso di fermo amministrativo di natura fiscale del veicolo disposto dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.
Come previsto da una legge del 2019 e come anticipato all'epoca da Quattroruote, nasce definitivamente – in precedenza era “transitoriamente” – l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il cosiddetto Anta, gestito dal Pra, il Pubblico registro automobilistico a sua volta gestito dall'Aci. Sarà il Pra a “garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (Anta) e gli archivi dei singoli enti impositori sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (Ciganta)”. Peraltro, già in seguito alla legge del 2019 l'Agenzia delle Entrate aveva trasferito al gestore del Pra (ossia all'Aci) il precedente sistema Sgata gestito dalla stessa agenzia.